l tema della conflittualità di coppia in tempi di emergenza sanitaria Covid-19 merita una particolare attenzione considerando infatti che la natura stessa della emergenza e della crisi non può che determinare un acuirsi della conflittualità nelle coppie in via di separazione.
Lo stop imposto all’attività dei Tribunali anche nei procedimenti matrimoniali e di famiglia, la convivenza forzata in un momento già di per sé molto teso, possono determinare l’acuirsi di alcune dinamiche di crisi nelle coppie costrette a convivere sotto lo stesso tetto, sino ad una vera e propria degenerazione verso fenomeni piuttosto gravi rispetto ai quali è prioritario rispondere con gli strumenti opportuni in tempi stretti. Mentre si stanno studiando alcune possibili soluzioni per mandare avanti la trattazione dei procedimenti familiari anche attraverso piattaforme on-line o skype, non bisogna dimenticare l’attivabilità delle procedure di urgenza previste dal combinato disposto degli articoli 342-bis c.c. e 736 – bis c.p.c. Tale complesso di norme definisce e descrive i rimedi previsti come “ordini di protezione contro gli abusi familiari” ed ampiamente è diretto a tutelare i soggetti che siano tra di loro coniugati, parti di una unione civile o comunque tra di loro legati da una stabile e duratura relazione di convivenza more uxorio. I presupposti che giustificano il ricorso agli ordini di protezione familiare vengono ampiamente descritti dalle norme di legge come ogni situazione in cui vi sia “grave pregiudizio alla integrità fisica o morale, o alla libertà del familiare” e, sebbene l’art. 342-bis non provveda a tipicizzare le condotte lesive, si ritiene in dottrina ed in giurisprudenza che si debba comunque trattare di eventi capaci di alterare o ferire la dignità dell’individuo, di comprometterne la libertà di movimento o di espressione e che abbiano carattere di ripetitività nel tempo. Non è necessario il concretarsi di veri e propri fenomeni violenti quali percosse e/o violenze fisiche affinché il rimedio de quo possa essere esperito, ma anche semplicemente il ripetuto ricorso ad aggressioni meramente verbali che siano in grado di per sé di provocare una vera e propria lesione alla salute di natura fisica delle vittime. A fronte delle situazioni lesive di cui sopra, il legislatore prevede una serie crescente di interventi a tutela del familiare vittima delle condotte stesse, misure che vanno dall’ordine di cessazione della condotta violenta, all’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinarsi ai luoghi di comune frequentazione di moglie e figli a carico del soggetto autore dei maltrattamenti, sino all’intervento dei servizi sociali del territorio e/o dei centro di mediazione familiare o di associazioni preposte alla tutela di soggetti vittime di abusi e maltrattamenti. Nel caso in cui il soggetto vittima delle condotte violente rimanga privo di sostentamento economico per effetto dell’ordine di allontanamento, il legislatore prevede che possa essere disposto a carico del maltrattante il pagamento di un mantenimento periodico che , in casi particolari, può essere erogato all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato. Tutte le misure sopra individuate sono caratterizzate dalla natura essenzialmente temporanea , potendo valere -salve proroghe- per un periodo massimo di un anno, e non hanno nulla a che vedere con i procedimenti di separazione e /divorzio tanto da essere alternative le une alle altre. Fermo pertanto come impregiudicato il ricorso alle suddette misure di tutela nella emergenza specifica del Covid-19, rimane come del tutto auspicabile la definizione ed organizzazione in tempi rapidi di un percorso di gestione delle cause familiari che consenta di evitare un blocco dell’attività dei Tribunali di tutte quelle cause che si trascinano dietro la tutela di minori o di soggetti deboli in presenza di gravi conflittualità nella vita di coppia. Avv. Sara Bertocchi - Studio Legale in Parma
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April 2020
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